Leggi il contratto: LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO 1. ACCORDO Con il presente contratto il locatore acconsente a locare l'unita' sopra specificata al Conduttore e a non stipulare alcun altro accordo relativo alla locazione di detta unità per lo stesso periodo di tempo. Il Conduttore conviene di prendere in locazione l'unita' e di pagare, secondo le modalità stabilite nel presente contratto, il canone, la cauzione e qualsiasi altra spesa concordata entro e non oltre le date specificate nel presente contratto. 2. DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DELL'UNITA' Il Locatore garantisce che l'unita' alla consegna avrà le caratteristiche e le dotazioni di cui alla scheda tecnica (allegato A), che e' da considerarsi parte integrale del presente contratto. 3. MANCATI PAGAMENTI a) In caso di mancato pagamento dell'acconto (vedi dati particolari della locazione) nei modi e nei termini convenuti, il presente contratto dovrà ritenersi risolto, con il seguente diritto per il Locatore di reclamare i danni subiti. b) Il mancato pagamento del saldo del canone e/o del versamento del deposito cauzionale (vedi dati particolari della locazione) nei modi e nei termini convenuti, legittimerà il locatore ad invocare la risoluzione di diritto del presente contratto, con il semplice invio al Conduttore di comunicazione scritta contenente la contestazione della inadempienza e la dichiarazione di volersi avvalere della summenzionata facoltà. In tal caso il Locatore potrà trattenere tutti i pagamenti ricevuto con diritto all'ulteriore risarcimento dei danni. 4. CONSEGNA Il Locatore si impegna ad usare tutta la dovuta diligenza per consegnare l'imbarcazione al Conduttore nel porto ed il giorno prestabilito in condizioni di navigabilità, integralmente armata, pulita, in buone condizioni nella sua interezza, munita di adeguate attrezzature, forniture, pertinenze ed accessori nonché dei documenti e delle dotazioni di sicurezza prescritti per legge. Nel caso in cui il Conduttore desiderasse prendere in consegna l'imbarcazione in un porto diverso da quello convenuto, il Locatore potrà acconsentire al trasferimento dell'imbarcazione a spese del Conduttore, pur restando inteso che la decorrenza della locazione avrà inizio nel porto e nei tempi indicati nel presente contratto. 5. RITARDO NELLA CONSEGNA 1) Qualora il Locatore, per qualsiasi motivo non dipendente da causa di forza maggiore, non sia in grado di mettere a disposizione del Conduttore l'unita', nel porto e nei tempi prestabiliti, avrà la possibilità, con preavviso scritto, di consegnarne un'altra di analoghe caratteristiche entro 48 ore, con obbligo di rimborsare al Conduttore la relativa quota giornaliera di locazione non goduta. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il periodo suddetto il conduttore avrà la facoltà: a) di recedere dal presente contratto, purché ne dia comunicazione al Locatore per iscritto entro le 24 ore successive; in tal caso il Locatore dovrà immediatamente restituire le somme già corrispostegli dal Conduttore, e risponderà degli eventuali danni; b) confermare la locazione; in tal caso il canone decorrerà dal momento della effettiva presa in consegna dell'unita', ferma restando la scadenza del contratto salvo patto contrario. 2) Il Locatore, in caso di risoluzione del contratto, non sarà tenuto al risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna se questo e' dovuto a cause di forza maggiore, ma dovrà unicamente restituire le somme anticipate dal Conduttore senza interessi. 6. INVENTARIO DI BORDO Il Locatore (o un suo rappresentante) e il Conduttore (o il Comandante), prima della consegna e della riconsegna dell'unita', dovranno redigere in contraddittorio un verbale relativo all'inventario di bordo e ai generi di consumo esistenti a bordo. L'unita' verrà consegnata con il pieno di combustibile e dovrà essere riconsegnata con il pieno di combustibile. Eventuali mancanze e/o rotture, riscontrate al momento della riconsegna, dovranno essere reintegrate a cura del Conduttore. 7. MODO E LIMITI DELL'UTILIZAZIONE DELL'UNITA' - DIVIETI Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita con particolare diligenza, secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione ed utilizzando la stessa esclusivamente ai fini del diporto, tra porti ed approdi sicuri e buoni, ove l'unita' possa entrare, permanere ed uscire in completa sicurezza (sempre galleggiante), entro i limiti dell'area di crociera (vedi dati particolari della locazione). Tale area non potrà in nessun caso comprendere nazioni coinvolte in conflitti bellici, operazioni militari, rivoluzioni e moti civili. In particolare il Conduttore non potrà effettuare il trasporto di passeggeri e merci, ne' effettuare nessun tipo di commercio, non potrà tenere a bordo sostanze stupefacenti (neanche per uso personale), armi o altri oggetti e documenti il cui possesso e/o detenzione non siano consentiti dai paesi in cui l'unita verrà a trovarsi. Il Conduttore, inoltre, dovrà rispettare il numero minimo di persone presenti a bordo e non potrà lasciare l'ormeggio quando la navigazione sia vietata dalla competente autorità e/o quando le condizioni meteo marine e/o lo stato dell'unita' siano tali da compromettere la sicurezza delle persone presenti a bordo e/o dell'unita' stessa. Il conduttore e/o qualsiasi persona presente a bordo non potranno tenere alcun animale a bordo, salvo specifico consenso del Locatore. 8. DOCUMENTI PERSONALI Il Conduttore si impegna affinché tutte le persone presenti a bordo dell'unita' all'inizio della crociera siano provviste di passaporto o documenti e visti necessari. 9. RESPONSABILITA' PER I MINORI In caso di presenza a bordo di minori, il conduttore sarà completamente responsabile della loro sicurezza e della loro condotta. 10. SALUTE DEL CONDUTTORE E DEI SUOI OSPITI L'unita', per la sua natura e struttura, potrebbe essere inappropriata per le persone portatrici di determinati handicap fisici o che siano sotto cure mediche. Con la firma del presente contratto, il Conduttore garantisce la buona salute sua, dei suoi ospiti e del Comandante prima dell'imbarco. Il Conduttore, i suoi ospiti e il Comandante dovranno essere provvisti di tutti i visti e delle vaccinazioni, necessari per i paesi i cui farà approdo l'unita'. 11. RICONSEGNA Al termine dalla locazione l'unità dovrà essere riconsegnata dal Conduttore al Locatore nel porto e nei tempi prestabiliti, nelle medesime condizioni d'uso nelle quali la stessa e' stata consegnata all'inizio del contratto, ad eccezione del normale deterioramento risultante dall'uso ordinario, libera da ogni vincolo e gravame dipendenti da obbligazioni assunte dal conduttore. In caso di danni all'arredamento, alle attrezzature e corredo di bordo, il Conduttore si impegna a risarcire, prima del suo sbarco, il Locatore del danno arrecato, in base al prezzo corrente di mercato ove non sia possibile procedere tempestivamente alle riparazioni e/o sostituzioni. Nel caso in cui si rendano necessarie riparazioni a spese del Conduttore, questi dovrà effettuarle prima della riconsegna o comunque dovrà indennizzare il Locatore per il tempo necessario all'esecuzione delle stesse, che risultasse eccedente la durata del contratto di locazione. Il Conduttore potrà riconsegnare l'unita' nel porto prestabilito e sbarcare prima della fine del periodo di locazione, tuttavia tale anticipata riconsegna non darà diritto al Conduttore a pretendere alcun rimborso, neanche parziale, del prezzo di locazione. 12. RITARDO NELLA RICONSEGNA Se per fato del Conduttore la riconsegna dell'unita' non dovesse avvenire secondo le modalità e i termini prestabiliti, al Locatore e' dovuto, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, un corrispettivo in misura doppia rispetto alla rata di canone giornaliera per ogni giorno (o frazione superiore a due ore) fino a quando la riconsegna sarà effettuata. Qualora il ritardo dovesse superare le 24 ore, il Conduttore sarà tenuto inoltre ad indennizzare il Locatore per i maggiori danni subiti a seguito della mancata disponibilità dell'unita' e/o per la risoluzione di un eccessivo contratto e/o per la ritardata consegna dell'unita' ad altro utilizzatore. Qual'ora il conduttore decedesse di interrompere o terminare la crociera in un porto diverso da quello indicato nel presente contratto, il tempo necessario per riportare l'unita' nel porto di riconsegna stesso, che dovesse eccedere il periodo di locazione, verrà considerato alla stessa stregua del ritardo. Sono a carico del Conduttore anche le spese di trasporto o di trasferimento dell'unita' nel porto di riconsegna. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Prima dell'inizio della locazione, qualora il Conduttore (per motivi indipendenti dalla sua volontà non sia in grado di adempiere il presente contratto, dovrà inviare immediatamente comunicazione scritta al Locatore. In tal caso quest'ultimo avrà la facoltà di trattenere tutti i pagamenti ricevuti, senza diritto al risarcimento danni. Nel caso in cui il Locatore sia in grado di stipulare un nuovo contratto di utilizzazione dell'unita' per il medesimo periodo, lo stesso sarà tenuto a restituire al Conduttore l'importo dei pagamenti ricevuti, deducendo l'eventuale minor somma lucrata (qualora le condizioni del nuovo contratto siano meno favorevoli rispetto al presente) e tutte le spese (inclusi i compensi di mediazione) sostenute per la conclusione sia del presente contratto che per l'eventuale nuovo contratto. 14. SOSPENSIONE DEL CANONE, IMPEDIMENTO TEMPORANEO E PERDITA DELL'UNITA' Qualora successivamente la consegna al Conduttore e per fatto non imputabile al medesimo l'unita' subisca all'Apparato motore o qualsiasi altro impedimento che ne pregiudichi la sua ragionevole utilizzazione, troverà applicazione la seguente regolamentazione: a) se il periodo di interruzione dovesse essere superiore alle 24 ore consecutive, il canone sarà sospeso dal momento in cui sarà verificata l'interruzione fino al momento in cui l'unita' potrà riprendere il servizio; i consumi per combustibili, olio lubrificante ed acqua, relativi al periodo di interruzione, saranno a carico del Locatore e saranno contabilizzati ai prezzi dell'ultimo rifornimento; resta comunque ferma la scadenza del contratto, salvo patto contrario; b) se l'interruzione dovesse invece superare le 48 ore consecutive, se in acque italiane, o 72 ore, se in acque estere, o l'unita' andasse perduta, il Conduttore potrà chiedere la risoluzione del presente contratto dandone immediata comunicazione scritta al Locatore ed avrà diritto alla restituzione della rata di canone non goduta. In tali circostanze la riconsegna dell'unita' si intenderà avvenuta nel luogo in cui si e' verificata l'avaria o laddove l'unita' e' andata perduta; il conduttore avrà pure diritto al rimborso delle spese di alloggio e di viaggio per se', i suoi ospiti e il Comandante, necessarie per raggiungere il porto previsto per la riconsegna o il luogo di abituale residenza, qualora quest'ultimo risultasse più vicino rispetto al primo. Ogni qualvolta si verifichi un'avaria che comporti l'inutilizzazione dell'unita', il Conduttore sarà tenuto a redigere un verbale dell'accaduto. 15. MALTEMPO IL Locatore non assume alcuna responsabilità per ritardi nella partenza o interruzioni, della crociera dovuti ad avversità meteorologiche o a contrarie disposizioni dell'Autorità Marittima. In tali casi il contratto decorrerà ugualmente anche se l'imbarcazione per più giorni non potrà prendere il mare. 16. MANUTENZIONE Il Locatore sarà tenuto a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale dell'unita' secondo l'impiego convenuto, nonché a quelle derivanti da vizi occulti inerenti all'unita' e alle sue parti. Il Conduttore, invece, e' obbligato alla manutenzione ordinaria (cambio dell'olio, cura del motore, delle batterie, dei winches, delle vele, ecc.) al fine di conservare l'unita' nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità nelle quali e' stata presa in consegna. Nel caso di riparazioni urgenti e improrogabili, il Conduttore potrà eseguirle direttamente, salvo rimborso qualora le stesse siano di spettanza del Locatore, purché sia da quest'ultimo autorizzato per iscritto. 17. SPESE CORRENTI Il Conduttore sarà tenuto a sostenere le spese relative all'uso ed ai consumi dell'unita' per il periodo di locazione, ed in particolare: combustibile olio lubrificante, acqua, elettricità, spese e diritti portuali, di ancoraggio e di ormeggio, tasse doganali e locali, pilotaggi, costi conseguenti all'uso delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo. Qualora non fosse possibile accertare le spese relative alle apparecchiature radiotelefoniche di bordo, al termine della locazione, le stesse dovranno essere corrisposte in base alla valutazione stimata dal Locatore e quindi essere documentate nel più breve tempo possibile. 18. COMANDO DELL'UNITA' La scelta del comandante e' subordinata al gradimento del Locatore. Quest'ultimo o un suo rappresentante avranno il diritto di richiedere al Comandante designato l'abilitazione al comando dell'unita'. Se le conoscenze e le capacita' del patentato non fossero ritenute sufficienti per il tipo di unita' locata, per la sicurezza della stessa e delle persone, il Locatore o un suo rappresentante potranno chiedere al Conduttore di provvedere alla sostituzione. In caso di contestazione, il giudizio insindacabile e' rimesso da uno dei membri della commissione di esame costituita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 marzo 1977 presso l'Ufficio Marittimo competente per territorio rispetto al porto di consegna dell'unita'. Il Comandante, qualora dovesse essere persona diversa dal Conduttore, dovrà anch'egli sottoscrivere il presente contratto. Il comandante si assumerà tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre quelli che la legge gli impone. 19. OBBLIGHI DEL COMANDANTE Il Comandante dovrà in particolare prestare ascolto all'autorità marittima quando vieti la navigazione per qualsiasi motivo (maltempo, pericolosità dell'area, ecc.). Qualora le condizioni meteo marine presentino elementi con intensità superiori a forza 6 della scala Beaufort, il Comandante non dovrà uscire dal porto o se in navigazione dovrà fare approdo nel più vicino porto o punto di ancoraggio sicuro. Nel caso di ancoraggio dell'imbarcazione in prossimità della costa, il comandante dovrà assicurarsi che l'unita' non venga mai lasciata senza alcun controllo, adeguato alla situazione ed al luogo. Il comandante ha l'obbligo di riportare sul giornale di bordo gli arrivi e le partenze dai porti, le condizioni atmosferiche, le ore di moto effettuate giornalmente con l'ausilio del motore. Il Comandante, il Conduttore e i suoi ospiti si impegnano a rispettare tutte le leggi del paese in cui verrà a trovarsi l'unita', ivi comprese le normative relative alle dichiarazioni doganali, le disposizioni delle Autorità Portuali/Doganali e le normative vigenti in materia di pesca (anche subacquea). Qualora il contratto di locazione avesse una durata superiore a 10 giorni, il Comandante dovrà comunicare (via telefono, fax, telex o telegramma) ogni 7 giorni la posizione dell'unita' al Locatore o ad un suo rappresentante. Il Comandante dovrà altresì comunicare immediatamente (tramite i suddetti mezzi) al Locatore o ad un suo rappresentante eventuali incidenti, avarie, danni o anomalie che si siano verificati a bordo dell'unita'. Resta inteso che il conteggio delle ore (come clausola 14) inizi dal momento della ricezione di una comunicazione scritta. 20. ASSICURAZIONE Il Locatore espressamente si obbliga ad assicurare, e a tenere assicurata a propria cura e spese l'unita' per tutta la durata della locazione contro i rischi ordinari della navigazione, ivi compresa l'avaria particolare, ricorso terzi 4/4 in modo che il Conduttore sia esente da ogni responsabilità per qualsiasi avaria o danno all'unita' o a terzi. Provvederà altresì ad accendere presso primaria Compagnia separata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell'unita', nonché a copertura dei rischi per i terzi trasportati. Copie di tutte le polizze devono essere fornite al Conduttore per consultazione prima dell'imbarco. Qualora il Conduttore non ritenesse sufficienti i massimali di responsabilità civile, dovrà darne comunicazione scritta al Locatore, il quale sarà tenuto ad estendere la copertura fino ai limiti richiesti, ma le spese relative saranno in questo casi a carico del Conduttore. Sono in ogni caso a carico di quest'ultimo l'inadeguatezza dei valori assicurati, la franchigia, ed i danni non indennizzabili dall'assicurazione, per fatto o colpa del Conduttore stesso, e/o dei suoi ospiti e/o del Comandante. 21. DIRITTI E BROKERAGE Gli eventuali diritti di mediazione per la conclusione del presente contratto sono a carico del Locatore. Se il presente contratto non venisse rispettato da una delle parti o venisse concordemente annullato, qualunque ne sia la ragione, la provvigione eventualmente riscossa dal Broker non verrà in alcun caso restituita. 22. FORZA MAGGIORE Ai fini del presente contratto per "Forza Maggiore" si intenderà in via esemplificativa e non tassativa qualsiasi causa attribuibile ad atti, fatti, eventi, omissioni, incidenti o Atti di Dio fuori dal ragionevole controllo del Locatore e del Conduttore (compreso, ma non limitato a scioperi, serrate o altre dispute aziendali, agitazioni popolari, rivolte, invasioni, guerra, incendio, esplosione, sabotaggio, pirateria, tempesta, collisione, incaglio o altri accidenti in mare). 23. SUBLOCAZIONE Il Conduttore si impegna a non sub-locare ad altri l'unita' a nessun titolo. 24. COMPENSI PER ASSISTENZA, SALVATAGGIO E RECUPERO Il compenso per operazioni di recupero, rimorchio, salvataggio e qualsiasi assistenza e soccorso prestati dall'unita' durante in presente contratto (al netto della quota spettante al comandante, delle quote di locazione non godute dal Conduttore, dei danni subiti dall'unita', di tutte le spese sostenute dal Locatore e dal Conduttore, ivi comprese quelle legali, di materiali e combustibili consumati durante le operazioni di soccorso) sarà suddiviso in parti uguali tra il Locatore e il Conduttore. Tutte le azioni intraprese e le misure adottate dal Locatore, per conseguire il compenso di assistenza o salvataggio, saranno vincolanti per il Conduttore e il Comandante. 25. RICHIESTA DI RIMORCHIO/ASSISTENZA Il Conduttore e/o il Comandante saranno direttamente responsabili per le obbligazioni derivanti dalle operazioni di rimorchio/assistenza richieste ad altre unita', fatta eccezione per i casi di reale pericolo per le persone presenti a bordo e per l'integrità dell'unita' che comunque non siano conseguenti a fatti e/o omissioni del Conduttore e/o del Comandante. Per possibili controversie relative il Foro competente è quello di Treviso. Il contratto accettato deve essere firmato da Locatore, Conduttore, Broker e Comandante. Accetto quanto riportato nel presente contratto
Note aggiuntive: Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003, in materia di trattamento dei dati personali. Vi informiamo, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, che i Vostri dati personali saranno inseriti nei nostri archivi e saranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi automatizzati, per lo svolgimento dei servizi offerti attraverso il Sito e per l'adempimento degli obblighi legali da essi derivanti, nonché per attività e finalità statistiche, promozionali, pubblicitarie e di marketing, anche attraverso indagini relative alla qualità dei contenuti della banca dati. Ci impegniamo a non cedere a terzi i dati personali in nostro possesso e comunque a garantire la sicurezza e la riservatezza di tali dati, secondo la normativa vigente. Il conferimento dei dati è facoltativo, tranne per quanto necessario all'esecuzione dei servizi offerti dal Sito ovvero richiesto da obblighi di legge, e l'ambito del trattamento degli stessi sarà limitato al territorio Italiano. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, a soggetti terzi (quali, ad esempio, Istituti di credito e società che gestiscono strumenti di pagamento on-line), oltre che a nostri agenti, collaboratori e professionisti che operino per conto della nostra azienda. Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere comunicati, senza che sia necessario il consenso dell'interessato, a società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (articolo 20, comma 1, lettera h legge 675/96). In qualità di soggetto interessato al trattamento Voi potete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, tra cui quello di chiedere l'aggiornamento, la correzione o la cancellazione dei dati, nonché quello di opporvi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è Barcavela.com. Avendo ricevuto l'informativa prevista dalle norme vigenti ed avendo preso visione dei diritti previsti dall'art. 13 di questa legge, l'utente, registrandosi, compilando ed inviando il presente modulo, esprime il consenso previsto dal D.Lgs 196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali da parte Vostra con le modalità e per le finalità precisate nell'informativa stessa.